Vallo Web - Pagina iniziale portale Vallo di Diano tapparelle
Tapparelle avvolgibili: acquistale online come in fabbrica
Preventivo online
 
 
Home  News  Eventi  Paesi  Chat  Info Utili  Orari bus  Foto 
 
Cerca su Google
 
Giovedì, 21 Settembre
 
Previsioni Meteo Vallo di Diano e Cilento - Provincia di Salerno
 
Imposta come pagina iniziale!
Vegliante Giuseppe
Aggiungi ai tuoi preferiti!
Segnala ValloWeb ad un amico!
 



Rubrica Fisco e Diritto: la riforma dell'apprendistato


01-11-2011

Il 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il testo unico dell’apprendistato, il decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167,con il quale è stato riformato il contratto di apprendistato. L’importante provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2011 e si compone di sette articoli. L’art.1 definisce l’apprendistato ‘’un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani ‘’, suddividendolo in tre tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

Tuttavia una quarta tipologia di apprendistato si può rinvenire nell’utilizzo del contratto per i lavoratori in mobilità. Una importante novità prevista dal nuovo testo unico è la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato anche dalla Pubblica Amministrazione ed dagli Ordini Professionali, per i praticanti. La durata massima del contratto è di tre anni con l’eccezione delle figure professionali dell’artigianato per le quali la durata è di cinque anni. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato,direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività,anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore,per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Infine, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici e privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Dott. Pietro CUSATI
Direttore Amministrativo Tribunale di Sala Consilina (SA)
Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno
Abilitato all’esercizio della professione forense e all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche
Giornalista - Pubblicista


 

 




Accessi al portale
Accessi dal 20 settembre 2004



Box doccia
Acquista il tuo Box Doccia online a prezzo di fabbrica a partire da 54,90 euro