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Rubrica Fisco e Diritto: l'arbitro bancario e finanziario, un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari, postali e finanziari.


04-06-2011

Dal 15 ottobre 2009 ha iniziato la propria operatività nei confronti del pubblico,’’l’Arbitro Bancario Finanziario ’’ ma ancora oggi non sono molti i clienti che hanno attivato la procedura del nuovo sistema stragiudiziale. Un procedimento rapido ed economico,di risoluzione delle ‘’liti’’ tra clienti e banche,poste e gli altri intermediari finanziari,la cui istituzione è prevista direttamente dalla legge. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del Giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. L’arbitro Bancario Finanziario è composto da un organo decidente e da una segreteria tecnica. L’organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre collegi:uno a Milano,uno a Roma e uno a Napoli. Il capoluogo Campano è competente per i ricorsi presentati da clienti con domicilio in Campania,Molise,Puglia,Basilicata,Calabria e Sicilia.
Per domicilio si intende l’indirizzo dichiarato dal cliente nel ricorso.L’attività di segreteria tecnica è svolta dalla Banca d’Italia. L’arbitro è un organismo collegiale composto da cinque membri : due espressione delle parti,intermediari e clienti e tre,compreso il Presidente ,scelti dalla Banca d’Italia. Un mediatore,quindi, indipendente e imparziale che decide,in poco tempo,chi ha ragione e chi ha torto,le controversie che riguardano le operazioni e i servizi bancari,postali e finanziari,quali ad esempio i conti correnti,bancomat,carte di credito,bonifici,i mutui,i prestiti personali :fino a 100 mila euro,se il cliente chiede una somma di denaro,senza limiti di importo,quando si chiede soltanto di accertare diritti,obblighi e facoltà.Il cliente può rivolgersi all’arbitro,per questioni successive al primo gennaio 2007,solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca,la posta o l’intermediario,presentando un ricorso esclusivamente in forma scritta, purchè non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario.Non è pertanto possibile rivolgersi di persona all’Arbitro Bancario Finanziario per esporre fatti o esprimere valutazioni relative alla controversia.Prima di presentare il ricorso è necessario versare 20 euro come contributo alle spese della procedura. Copia della ricevuta che attesta il pagamento deve essere inviata insieme al ricorso ,che altrimenti sarà irricevibile .E’ altresì irricevibile il ricorso incompleto,irregolare o presentato oltre i termini previsti,ad esempio : ricorso che palesemente non rientri nella competenza dell’Arbitro,ricorso in cui sia indeterminato il cliente o l’intermediario oppure proposto nei confronti di soggetti che non sono intermediari, ricorso in cui manchi la contestazione di un comportamento dell’intermediario,ricorso presentato senza utilizzare l’apposita modulistica oppure privo di firma,ricorso proposto oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario,ricorso relativo a operazioni o comportamenti dell’intermediario anteriori al primo gennaio 2007.Inoltre,se il cliente non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell’arbitro ha sempre la facoltà di ricorrere alla conciliazione o all’arbitrato e all’autorità giudiziaria. Nell’arbitrato,invece,le parti affidano a uno o più soggetti terzi e imparziali,detti arbitri,l’incarico di decidere sulla controversia. La decisione è detta ‘’lodo’ e ha un’efficacia simile a quella della sentenza. L’Arbitro Bancario Finanziario qualora accoglie il ricorso in tutto o in parte l’intermediario dovrà rimborsare al ricorrente l’importo di 20 euro versato da quest’ultimo all’atto della presentazione del ricorso e versare alla Banca d’Italia la somma di 200 euro, a titolo di contributo alle spese per la procedura. Infine,se l’intermediario non rispetta la decisione o non collabora al funzionamento della procedura,il suo inadempimento è pubblicato sul sito internet dell’Arbitro Finanziario,sul sito della Banca d’Italia e,a spese dell’intermediario,in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.
 

Dott. Pietro  CUSATI
Direttore Amministrativo Tribunale di Sala Consilina (Salerno).
Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.
Abilitato all’esercizio della professione forense e all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche.
Giornalista-pubblicista.




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