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Bancamica n.4: L'autotutela


02-11-2007

 ‘‘BANCAMICA ‘’ Il periodico trimestrale di informazione finanziaria,sociale e culturale,edito dalla Banca di credito cooperativo Monte Pruno di Roscigno  e di Laurino,Direttore Responsabile Lucia Giallorenzo,Direttore Editoriale Michele Albanese, in distribuzione gratuita,nel numero 4,mese di ottobre 2007 avente come tema ‘’La rettitudine’’,a pagina 27 pubblica l’articolo del  Dott. Pietro Cusati-Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno dal titolo :  FISCO E CONTRIBUENTE L’AUTOTUTELA: CORREGGERE UN PROPRIO ERRORE E’ SEGNO DI RETTITUDINE.
Soluzione vantaggiosa per ovviare all’atto illegittimo in modo ‘’amichevole’’.
L’autotutela è l’istituto giuridico che ha l’Amministrazione Finanziaria di rimediare ai propri errori,correggendo l’atto illegittimo in modo,diciamo amichevole,evitando in tal modo di danneggiare il cittadino. I rapporti tra il fisco e il contribuente devono essere sempre improntati sulla massima correttezza e lealtà reciproca.
Competente per l’annullamento dell’atto impositivo illegittimo o infondato è lo stesso ufficio che ha emanato l’atto.
L’autotutela costituisce,infatti,uno strumento prezioso per migliorare il rapporto dei cittadini con l’Amministrazione Finanziaria, una soluzione vantaggiosa basata sulla rettutudine tanto per il fisco quanto per il contribuente che  mira ad evitare le liti in materia tributaria che ,naturalmente,  comportano costi aggiuntivi e tempi lunghi.
A titolo di esempio l’annullamento dell’atto illegittimo può essere richiesto se c’è stato un errore di persona,di calcolo,se il contribuente ha pagato per sbaglio due volte la stessa imposta,nella ipotesi di errore sul presupposto dell’imposta,se il contribuente ha regolarmente pagato l’imposta e l’ufficio per errore non ha tenuto conto del pagamento,se mancavano dei documenti,poi trasmessi all’ufficio.
E’ sufficiente una semplice domanda in carta libera , specificando i motivi che fanno ritenere l’ atto illegittimo e ,di conseguenza,annullabile in tutto o in parte.
La presentazione di un’istanza di autotutela non sospende i termini per la proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale. Esso va presentato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto l’atto contro cui si ricorre.
L’unico limite all’esercizio del potere di autotutela è costituito dal giudicato sostanziale,ossia da una pronuncia giudiziale divenuta definitiva,che abbia dato ragione all’ufficio per motivi di merito.
Inoltre il potere di annullamento spetta in via sostitutiva alla direzione regionale ,in caso di grave inerzia,cioè tale da aver provocato un danno concreto. E’ questa un’ipotesi,di carattere eccezionale,in cui la competenza all’annullamento è trasferita ex lege dall’ufficio che ha emanato l’atto all’organo sovraordinato.
In pratica il fisco ha l’obbligo giuridico di esaminare l’istanza del contribuente,di procedere al riesame dell’atto che si assume illegittimo e di comunicare l’esito dell’attività di riesame al contribuente interessato.
D’altro canto se non vi fosse tale obbligo giuridico non si spiegherebbe la previsione di un intervento in via sostitutiva della direzione regionale per il caso di inerzia grave.
L’Amministrazione Finanziaria,quindi,ove ritenga di dover accogliere l’istanza del contribuente,dovrà redigere un motivato provvedimento di annullamento da notificare al contribuente interessato,in caso contrario,dovrà comunicare al contribuente l’esito negativo del riesame,indicando le ragioni del mancato annullamento.
La motivazione si appalesa di fondamentale importanza anche in attuazione del principio generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi ed esteso
dallo statuto dei diritti del contribuente agli atti dell’amministrazione finanziaria.
PIETRO CUSATI
pietrocusati@tiscali.it



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