Nella Gazzetta Ufficiale n.10 dell’11 gennaio 2007 è stata pubblicata la legge 11 gennaio 2007,n.1 concernente le nuove disposizioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
La Commissione giudicatrice si compone di sei membri,di cui tre interni e tre esterni,ai quali si aggiunge il Presidente ,esterno.
Ad ogni Commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Torna lo scrutinio, si è ammessi all’esame di Stato a seguito di un giudizio di ammissione.
L’esame di Stato,finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi e delle basi culturali generali,nonché delle capacità critiche del candidato, comprende tre prove scritte ed un colloquio.
Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi dell’ultimo anno di corso.
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è 60/100.
Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di trentacinque punti,quello del credito scolastico,invece,nella misura massima di venti punti. Inoltre,il punteggio massimo complessivo da attribuire al termine delle prove resta fissato a cento punti.
E’ consentita l’attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di cento punti senza fruire del bonus integrativo dei cinque punti.
Sono previsti premi con incentivi di natura anche economica,finalizzati alla prosecuzione degli studi.
PIETRO CUSATI
pietrocusati@tiscali.it
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