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Rubrica Fisco e Diritto: Si avvicina il termine ultimo per lo spesometro 2013


29-01-2014

In scadenza il 31 gennaio 2014, prorogata rispetto all'originale scadenza del 30 novembre 2013, il termine per l’invio dello spesometro 2013, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’Iva, con importo pari o superiore a 3600 euro, per quel che riguarda le fatture del 2012, mentre è prevista per aprile 2014 la comunicazione delle fatture 2013 tramite spesometro. Ricordiamo che i soggetti tenuti alla comunicazione sono i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, quindi imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc, lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali, società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati, società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società e istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie. Mentre sono esonerati dall’obbligo di comunicazione: i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), lo Stato, le regioni, le province, i comuni, gli altri organismi di diritto pubblico, nell’ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72. Lo spesometro deve essere inviato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. In merito allo spesometro 2014, l’Agenzia ha fornito delle importanti precisazioni di recente. In particolare si sancisce da una parte l’obbligo di trasmettere, con la comunicazione in scadenza il prossimo 31 gennaio, gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta, anche se le relative fatture non sono state oggetto di registrazione. Dall’altra si chiarisce che, con specifico riferimento alle fatture promiscue (relative sia all’attività commerciale che istituzionale), è necessario trasmettere solo gli importi riguardanti gli acquisti per l’attività commerciale. Per quel che riguarda le sanzioni, nel caso di omessa o infedele comunicazione, andranno da € 258,00 ad € 2065,00. La suddetta sanzione trova quindi applicazione sia in caso di omessa trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA sia nel caso di incompletezza degli elenchi; in questo secondo caso, la sanzione sarà unica a prescindere al numero delle irregolarità o delle omissioni, sebbene l’Ufficio terrà conto delle infrazioni per graduare la sanzione tra il minimo ed il massimo previste dalla norma, secondo i criteri fissati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997. Infine bisogna tenere presente che in caso di ricorso al ravvedimento, nei tempi e modi previsti dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, la violazione si regolarizza versando la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 32 euro), mentre in caso di definizione agevolata (art. 16, comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a 1/3 di quella irrogata; pertanto, nel caso in cui sia irrogata la sanzione in misura minima, la violazione potrà essere definita con il pagamento di 86 euro mentre nell’ipotesi in cui sia irrogata la sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro.
Vincenzo Tedesco
Consulente Fiscale
tel. 3358145971
http://vincenzotedesco.blogspot.it/
 




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