I Tribunali non sono né dei Magistrati né degli avvocati né degli amministratori locali ma dei cittadini. Abolendo 37 Tribunali sub-provinciali e 220 sezioni distaccate sarebbero gli abitanti a dover sopportare una pesante perdita. La giustizia è, insieme alla sanità, uno dei pilastri della società civile. E’ da chiedersi se l’art. 76 della costituzione sia stato rispettato in occasione dell’avvenuta approvazione della legge n.148 del 2011? La delega di cui alla legge n.148 del 2011 è frutto dell’approvazione di un maxi-emendamento, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia e presentato nel corso di un procedimento legislativo di conversione di un decreto-legge, che nei fatti ha dato vita ad una decisione parlamentare in contrasto con quanto disposto dagli articoli 70, 72, 76 e 77 della Costituzione consentendo al Governo di essere, nella sostanza, contestualmente promotore e destinatario della delega ed esautorando il Parlamento della funzione assegnatagli dalla Costituzione? A mio sommesso parere urge la modifica dello schema di decreto delegato per rivedere le circoscrizioni sulla base della geografia delle nuove province,sulla viabilità locale, sulla struttura morfologica dei territori e per le conseguenze negative anche sul tessuto economico e sociale che tali scelte comportano. Un plauso meritano i dodici cittadini del Comune di Montepulciano (Siena), nella Val di Chiana, per la lodevole iniziativa di una proposta di legge popolare per la riforma della geografia giudiziaria. Infatti, nella Gazzetta Ufficiale n.156 del 6 luglio 2012 è stato pubblicato l’annuncio che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 luglio 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti di autocertificazione attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: ‘’Riforma della geografia giudiziaria’’. I promotori della proposta di legge di iniziativa popolare hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il Comune di Montepulciano in provincia di Siena , sede di Tribunale a rischio di chiusura. Sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare sulla riforma della geografia giudiziaria è semplice, basta presentarsi presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza, muniti di un documento valido di identità. Rivedere la geografia giudiziaria è una operazione necessaria ma il Governo deve riscrivere il decreto delegato tenendo conto di tutti i criteri, compresi quelli legati alle specificità territoriali che ha totalmente trascurato. Con la soppressione dei 37 Tribunali cosiddetti ‘’minori’’ non si raggiungerebbe né l’obiettivo della riduzione di tempi della giustizia né quello di risparmio. Anzi ,su entrambi i fronti, si registrerebbe un peggioramento rispetto alla situazione attuale. Sul taglio dei Tribunali ‘’minori’’ gli avvocati ricorreranno alla Corte Costituzionale e alla Corte dei Conti. Lo ha annunciato il Presidente dell’OUA, organismo unitario dell’Avvocatura, Maurizio de Tilla, che è stato ascoltato in audizione alla Commissione giustizia alla Camera dei deputati. ‘’Se passerà la riforma,ammonisce De Tilla, vorrà dire che siamo in un regime antidemocratico’’. L’OUA , l’organismo unitario dell’avvocatura, ha diffuso alla stampa un parere del Prof. Giuseppe Verde, ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, Direttore del Dipartimento Iura, sulla legge 14 settembre 2011 n.148 e sulla delega che prevede la revisione della geografia giudiziaria. Il parere in 26 pagine è abbastanza chiaro:sono evidenti i profili di incostituzionalità, si violano diversi articoli della Costituzione (72,76 ,77).E’ di tutta evidenza,secondo il Prof. Giuseppe Verde ,che l’art.1 comma 2 della legge n.148 del 2011,nel prevedere la delega,reca una disposizione del tutto estranea al contenuto del decreto legge n.138 del 2011. I lavori preparatori della legge di conversione confermano ancora una volta che, fino al momento della presentazione del maxi-emendamento del Governo, non vi era stato alcun coinvolgimento della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, ciò a significare che la materia oggetto del decreto legge originario era del tutto estranea rispetto alla riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari. In conclusione, ed in sintonia con quanto stabilito dalla Corte Costituzione nella sentenza n.22 del 2012, scrive il Prof. Verde , posso affermare che il comma 2 dell’art.1 della legge n.148 del 2011, inserito nel corso del procedimento di conversione del d.l. n.138 del 2011, è del tutto estraneo alla materia e alle finalità del medesimo, e si deve ammettere che le stesse sono costituzionalmente illegittime,per violazione dell’art. 77, secondo comma Costituzione.
Dott. Pietro Cusati
Direttore Amministrativo del Ministero della Giustizia
Giudice Tributario
Giornalista-Pubblicista
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